Il ministero dello sviluppo economico il 17 febbraio 2016 ha emesso un decreto (pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 marzo 2016 con le modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative.
Il decreto è composto da 5 articoli, vediamo nel dettaglio i contenuti più importanti.
Art. 1 -Onere formale
In deroga all'art. 2463 del codice civile è previsto che i contratti di societa' a responsabilita' limitata, con oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e per i quali viene richiesta l'iscrizione nella sezione speciale delle start-up di cui all'art. 25, comma 8, del D.L 179/2012 sono redatti in forma elettronica e firmati digitalmente da:
- ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di societa' pluripersonale,
- unico sottoscrittore nel caso di unipersonale.
L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti in modalita' esclusivamente informatica e portano l'impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori. In caso di atto plurilaterale e' richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i contraenti. Il procedimento di sottoscrizione deve completarsi entro 10giorni dal momento dell'apposizione della prima sottoscrizione.
Attenzione: L'atto sottoscritto in maniera diversa non e' iscrivibile nel registro delle imprese.
Art. 2 -Procedimento di iscrizione in sezione ordinaria
Il documento informatico, e' presentato per l'iscrizione al registro delle imprese, competente territorialmente, entro 20 giorni dall'ultima sottoscrizione. L'ufficio del registro delle imprese verifica:
- la conformita' del contratto al modello standard approvato col presente decreto;
- la sottoscrizione da parte di tutti i sottoscrittori o se unipersonale dell'unico contraente;
- che il procedimento di sottoscrizione si sia concluso con l'apposizione della sottoscrizione di tutti i soci entro dieci giorni dal momento dell'apposizione della prima delle sottoscrizioni, in caso di contratto plurilaterale;
- la riferibilita' astratta del contratto alla previsione di cui all'art. 25 del decreto legge 179 del 2012;
- la validita' delle sottoscrizioni;
- la competenza territoriale;
- l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata direttamente riferibile alla societa';
- la liceita', possibilita' e determinabilita' dell'oggetto sociale;
- l'esclusivita' o la prevalenza dell'oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- la presentazione contestuale della domanda di iscrizione in sezione speciale delle start-up;
- l'adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.
In caso di esito positivo delle verifiche,l'ufficio procede all'iscrizione provvisoria entro 10 giorni dalla data di protocollo del deposito, nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva "start-up costituita a norma dell'art. 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale".
Art. 4- Cancellazione della societa' dalla sezione speciale
In caso di cancellazione dalla sezione speciale per motivi sopravvenuti successivamente alla valida iscrizione della stessa, la societa', mantiene l'iscrizione in sezione ordinaria, senza alcuna necessita' di modificare o ripetere l'atto, fino ad eventuale modifica statutaria.