Il contribuente che ricorre alla “remissione in bonis” deve effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento richiesto “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”. Come tale deve intendersi, secondo quanto chiarito nella Circolare n. 38/E/2012:“la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento stesso”.
Di conseguenza:
• se l’opzione va esercitata nel periodo 1.1 – 30.9, la regolarizzazione va effettuata entro il 30.9 del medesimo anno;
• se l’opzione va esercitata nel periodo 1.10 – 31.12, la regolarizzazione scade il 30.9 dell’anno successivo.
Se, invece, l’adempimento omesso rileva esclusivamente ai fini IVA, il termine cui occorre fare riferimento è quello di presentazione della prima dichiarazione IVA che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento.
La medesima Circolare n. 38/E/2012 precisa che, come termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi / IVA di riferimento, si deve fare riferimento a quello ordinario (30.09).
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