In linea generale, le disposizioni sulla “remissione in bonis” sono applicabili alle irregolarità per le quali al 2.3.2012 (data di entrata in vigore del DL n. 16/2012) non è scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (es.: opzioni da esercitare dal 01.01.2012 al 30.09.2012, prima dichiarazione utile 30.09.2012).
La Circolare n. 38/E/2012 ha, tuttavia, precisato che: “la remissione in bonis trovi applicazione anche con riferimento alle irregolarità per le quali, alla suddetta data di entrata in vigore, sia scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile … ma non sia ancora scaduto quello di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo d’imposta nel quale l’adempimento è omesso”.
La precisazione riguarda, in particolare, gli adempimenti omessi nel 2011 da parte dei contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Per tali soggetti, infatti, al 2.3.2012 è già scaduto il termine per la presentazione della “prima” dichiarazione utile (30.9.2011) ma non è ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2011 (30.9.2012), periodo d’imposta nel quale l’adempimento è stato omesso.
La regolarizzazione non interessa le omissioni commesse nel 2010, posto che al 2.3.2012 è già scaduto anche il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’adempimento è stato omesso (30.9.2011).
Nella Circolare n. 38/E/2012, l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, affermato che, “in sede di prima applicazione della norma”, il termine di regolarizzazione è fissato al 31.12.2012, anche relativamente alle comunicazioni / adempimenti omessi nel periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della relativa dichiarazione è scaduto dopo il 2.3.2012.
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