.Il contribuente che non ha presentato tempestivamente una comunicazione o eseguito degli adempimenti per poter fruire di benefici fiscali o regimi opzionali non perde il diritto a fruirne se ricorre alla “remissione in bonis”:
- effettuando la comunicazione o eseguendo l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versando contestualmente, con modello F24, la sanzione di € 258 (non in compensazione).
Per poter ricorrere alla “remissione in bonis”, il contribuente deve, comunque, essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme di riferimento e, come per il ravvedimento operoso, la violazione non deve essere stata già constatata ovvero non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
Rileva, inoltre, il principio di “buona fede” del contribuente, nel senso che, come si legge nella relazione illustrativa al D.L. n. 16/2012, viene escluso che il beneficio possa essere fruito o il regime applicato nelle ipotesi in cui il tardivo assolvimento dell’obbligo di comunicazione o dell’adempimento formale rappresenti un mero ripensamento o una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità. Il contribuente deve, quindi, aver tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente), e deve aver soltanto omesso l’adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente.
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