Si, nonostante la nuova disciplina dei beni ai soci si applichi dal 2012, ai fini del calcolo degli acconti dovuti per il 2012 (per i soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare ), si assume, come imposta del periodo precedente (2011, metodo storico), quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole introdotte dalla Manovra di Ferragosto 2011.
Di conseguenza, nel calcolare l’acconto 2012 su base storica occorrerà determinare un’imposta “virtuale” 2011 tenendo conto del fatto che:
• il socio o il familiare deve considerare imponibile, come reddito diverso, la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci/familiari;
• la società o l’imprenditore concedente deve considerare indeducibili i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento al socio/familiare dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento.
La Circolare n. 24/E/2012 ha precisato che, tenuto conto delle novità introdotte e delle obiettive condizioni di incertezza circa l’applicazione dalla disciplina dei beni in godimento, il contribuente che non ha applicato correttamente le disposizioni in esame in sede di determinazione del primo acconto, potrà sanare l’eventuale omesso versamento in sede di secondo acconto, senza l’applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento e maggiorato degli interessi nella misura del 4% annuo (D.M. 21 maggio 2009) prevista per i pagamenti rateali.
Resta ferma la possibilità di utilizzare il metodo previsionale se nel 2012 è venuto meno il presupposto applicativo della norma (ad esempio, se il corrispettivo pagato dal socio/familiare è in linea con il valore di mercato di tale diritto di godimento, o se l’utilizzo è terminato nel 2012).
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