Riguardo l’individuazione del valore normale del diritto di godimento per le auto aziendali date in uso ai soci, la C.M. 36/E/2012 chiarisce che, per “esigenze di semplificazione”, il valore normale viene determinato applicando i medesimi importi stabiliti per i benefit dei dipendenti (cd “fringe benefit” ); si tratta del meccanismo stabilito dall’ art. 51, comma 4 del TUIR secondo cui il reddito diverso in capo all’utilizzatore viene determinato a partire dal valore dei 4.500 chilometri annui (ossia il 30% della percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, stabilito in base alle tariffe ACI, al netto delle somme trattenute o corrisposte)
Pertanto, se si considera un’autovettura in relazione alla quale si sostengono i consueti costi di gestione (quali ammortamento, manutenzioni, spese, ecc.):
• per l’utilizzatore: non vi saranno ripercussioni reddituali in quanto lo stesso riceve già l’imputazione di un maggior reddito per l’indeducibilità dei costi del bene in godimento;
• per il proprietario del veicolo: è confermata l’applicazione delle regole previste dall’art.164 del Tuir analogamente a quanto avvenuto nel 2011.
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