La nuova disciplina relativa ai beni d’impresa dati in uso ai soci prevede in capo all’utilizzatore, la tassazione come “reddito diverso” della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento dei beni ed il corrispettivo annuo per la concessione, la quale costituisce anche reddito diverso in capo al socio/familiare dell’imprenditore.
La circolare n. 24/E/2012 ha precisato che, a tal fine, per “valore di mercato” si deve intendere il valore normale determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 del TUIR, e quindi si deve far riferimento ai seguenti criteri oggettivi:
• per i beni i cui prezzi sono soggetti ad una disciplina legale: agli specifici provvedimenti;
• per i beni forniti in condizioni di libero mercato: al prezzo normalmente praticato dal fornitore o, in mancanza, da quello desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali oppure dalle mercuriali contenenti valori modali determinati da Enti di Ricerca, Società Immobiliari di grandi dimensioni, Istituti Bancari, ecc., sulla base di esperienze di mercato di cui sono in possesso per l’attività che loro stessi svolgono;
• per i beni per i quali non sia possibile utilizzare i suddetti criteri, al valore risultante da apposita perizia che descriva in maniera esaustiva il bene oggetto del diritto di godimento motivando il valore attribuito al diritto stesso.
La Circolare n. 24/E/2012 ha chiarito che, per esigenze di certezza e di documentabilità, è opportuno che il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali risulti da apposita certificazione scritta di data certa, antecedente alla data di inizio dell’utilizzazione del bene.
Tuttavia, come aggiunto dalla Circolare n. 36/E/2012, in assenza di tale certificazione, il contribuente può comunque dimostrare quali sono gli elementi essenziali dell’accordo.
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