Come precisato dalla Circolare n. 24/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate, il nuovo trattamento fiscale dei beni in uso ai soci riguarda sia i soggetti che concedono in godimento i beni (concedenti), sia quelli che li ricevono (utilizzatori), in quanto, in caso di concessione del bene a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che caratterizzano il mercato:
• la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento dei beni ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci/familiari costituisce reddito diverso in capo al socio/familiare dell’imprenditore (utilizzatore);
• i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento al socio/familiare dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento sono indeducibili per l’imprenditore (concedente).
In particolare, gli utilizzatori che rientrano nell’ambito applicativo della norma sono i soggetti che beneficiano dei beni relativi all’impresa nella propria sfera privata e che siano:
• i soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale;
• i familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dell’imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato;
• il soggetto residente e non residente che nella sfera privata utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato.
• i familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dei soci di società commerciali.
I familiari dell’imprenditore e dei soci vanno individuati, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR, come “ il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”.
Sono esclusi dall’applicazione della norma i soggetti utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso.
Per quanto concerne i soggetti concedenti che rientrano nell’ambito applicativo della nuova disposizione, purché residenti:
• l’imprenditore individuale;
• le società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
• le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);
• le società cooperative;
• le stabili organizzazioni di società non residenti;
• gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.
Restano escluse dall’applicazione della norma le “società semplici” concedenti, in quanto soggetti che non svolgono attività d’impresa.
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