L’art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del D.L. n. 138/2011 (c.d. “Manovra di Ferragosto 2011”) ha introdotto delle disposizioni volte a contrastare l'abuso della concessione in uso dei beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore per fini privati. Tali disposizioni regolano, in particolare, l’ipotesi in cui i beni relativi all’impresa vengano concessi in godimento a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che caratterizzano il mercato, vale a dire, senza corrispettivo o con un corrispettivo inferiore a quello che sarebbe realizzabile secondo una libera contrattazione di mercato.
Più precisamente, è stato stabilito che:
• la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento dei beni ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci/familiari costituisce reddito diverso in capo al socio/familiare dell’imprenditore;
• i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento al socio/familiare dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento sono indeducibili.
Il nuovo trattamento fiscale è applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17.09.2011, quindi dal 2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
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