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IN CASO DI ERRORI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI È POSSIBILE FARE DELLE CORREZIONI?

In caso di errori nella dichiarazione dei redditi è possibile fare delle correzioni?

Dichiarazione correttiva o integrativa per le correzioni nella dichiarazione dei redditi

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I contribuenti possono correggere una dichiarazione già consegnata o trasmessa prima che l’Amministrazione finanziaria accerti la violazione. Le procedure sono due a seconda che la correzione avvenga entro il termine naturale di presentazione o dopo:

1. entro la scadenza ordinaria, per la correzione va presentato un nuovo modello, barrando la casella “Correttiva nei termini”. Se dalla dichiarazione “rettificativa” emerge:

• una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute. Nel caso i termini per i versamenti siano già scaduti, può ricorrere al ravvedimento operoso per sanare il pagamento effettuato in ritardo;
• un maggior credito o una minore imposta, il contribuente può chiedere il rimborso o usufruire del credito per l’anno successivo; oppure, in alternativa, può utilizzarlo in compensazione per pagare altri tributi.

2. Se invece si vuole rettificare una dichiarazione il cui termine di presentazione è già scaduto va presentata una dichiarazione integrativa ma il presupposto necessario è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria ( entro il termine o anche entro i 90 giorni successivi, con la cd dichiarazione tardiva). L’integrativa può essere effettuata sia quando dagli errori e/o omissioni derivi:


un maggior credito o un minor debito: in questo caso la dichiarazione potrà essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo e sul frontespizio del modello deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”. L’eventuale credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso.

Un minor credito o un maggior debito: in questo caso la dichiarazione potrà essere presentata entro:

  •  il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso e beneficiando, pertanto, di sanzioni ridotte;
  •  il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, senza riduzione delle sanzioni (per esempio, entro il 31 dicembre 2016 si può correggere l’Unico 2012).




 

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