Qualora il fornitore dell'esportatore abituale non comunichi i dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nei termini previsti (oppure trasmetta dati incompleti o inesatti) incorrerà nella sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta non applicata all'operazione.
Nel caso di dichiarazione di intento infedele viene prevista la responsabilità solidale con l'esportatore abituale per l'imposta evasa.
Il fornitore, omettendo la comunicazione, diventa corresponsabile della violazione operata dal cliente-esportatore.
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