In caso di raggiungimento dei 35 anni di età da parte di uno o più soci le novità legislative che si sono succedute negli utlimi mesi non hanno una quadro molto chiaro. Alcuni esperti ritengono che la società possa continuare ad operare in quanto l’articolo di legge vincola la costituzione della società e non la conduzione della stessa.
Altri invece ritengono che al compimento del 35° anno di età il socio debba uscire, pena lo scioglimento della società o la trasformazione in srl ordinaria con versamento di nuovo capitale sociale, o nella nuova srl a capitale ridotto (art. 44, DL 83/2012), che non pone limiti di età pur consentendo di operare con un capitale sociale inferiore a 10.000 euro, ma richiede il pagamento delle stesse imposte dovute dalle srl ordinarie.
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