No. A seguito della circ. 34/ E/ 2012 , anche per le imposte dirette e per l’Irap il contribuente non può riportare in dichiarazione un’eccedenza a credito generata nel periodo d’imposta per il quale ha omesso la dichiarazione. Pertanto anche ai fini di dette imposte il contribuente, solo dopo aver versato le somme richieste dall’ufficio potrà chiedere il rimborso del credito ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 546/92.