Il comma 2 dell’art. 10 del D.L. n. 201/2011 prevede che i benefici del regime premiale per la trasparenza fiscale si applicano a condizione che il contribuente interessato:
• provveda all’invio telematico (direttamente o tramite intermediario abilitato) all’Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
• istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o di impresa esercitata.
Il successivo comma 8 stabilisce che, nel caso in cui non si adempia agli obblighi di cui sopra (e anche a quelli previsti dalla normativa antiriciclaggio con particolare riferimento al nuovo limite di € 1.000 per i trasferimenti di denaro contante) :
- o si perde il diritto di avvalersi dei benefici previsti dal regime premiale;
- o si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 1.500 a € 4.000.
Se il contribuente provvede all’obbligo di invio telematico all’Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura con un ritardo non superiore a 90 giorni:
- non decade dai benefici previsti dal regime premiale;
- si applica comunque la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500 a € 4.000, per la quale è tuttavia possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13, D. Lgs. n. 472/1997.
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