Sì. Secondo quanto affermato nella Circolare n. 19/E/2012 dall’Agenzia delle Entrate, le spese sostenute per prestazioni sanitarie effettuate dagli operatori iscritti alle “professioni sanitarie riabilitative” ex art. 3 del D.M. 29.03.2001, cioè:
• podologo;
• fisioterapista;
• logopedista;
• ortottista - assistente di oftalmologia;
• terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva;
• tecnico della riabilitazione psichiatrica;
• terapista occupazionale;
• educatore professionale.
sono detraibili in dichiarazione dei redditi anche senza prescrizione medica.
L’Agenzia delle Entrate, in tal modo, rivede la propria posizione precedentemente assunta nella Circolare n. 39/E del 1° luglio 2010 al par. 3.2, per tenere conto delle indicazioni fornite dal Ministero delle Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto del 17.05.2002, il quale non prevede più l’obbligo della prescrizione medica ai fini dell’esenzione di tali prestazioni dall’Iva, sulla base del fatto che “l’evoluzione delle professioni sanitarie ha portato ad una progressiva autonomia ed assunzione di responsabilità dirette dei professionisti e … la natura sanitaria di una prestazione non può essere definita sulla base del fatto che la stessa sia erogata a seguito di una prescrizione medica”.
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