L’imposta sostitutiva per la rivalutazione va calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione risultante dalla perizia di stima, le seguenti aliquote:
• 2% per le partecipazioni non qualificate;
• 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni;
e va versata con Mod. F24:
• in un'unica soluzione entro il 30.6.2012 (che slitta al 2 luglio 2012 in quanto il 30.06 cade di sabato),
• o con possibilità di rateizzazione in 3 rate annuali di pari importo (maggiorate degli interessi del 3%) scadenti il 2.07.2012 (il 30.6 cade di sabato); poi l' 1.7.2013 (il 30.6 cade di domenica) e il 30.6.2014.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, restano validi gli stessi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni, ossia:
• 8055, per le partecipazioni;
• 8056, per i terreni.
Le ricevute di pagamento, così come la perizia giurata di stima, devono essere conservate dal contribuente per essere eventualmente esibite o trasmesse su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.
N.B. Se il versamento viene effettuato oltre il termine previsto, il valore rideterminato (che in genere può essere utilizzato immediatamente dopo il pagamento dell’imposta sostitutiva ai fini della determinazione delle plusvalenze) non può essere utilizzato per determinare la plusvalenze, e il contribuente può chiedere a rimborso l’imposta versata.
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