La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha prorogato per l'ennesima volta, la possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni possedute non in regime di impresa.
In particolare, possono fruire della rivalutazione i contribuenti che, in caso di cessione, realizzerebbero potenzialmente un reddito diverso di cui all'art. 67 del Tuir. Si tratta, quindi, dei seguenti soggetti:
- le persone fisiche residenti, per le cessioni di partecipazioni o di terreni che non generano reddito di impresa;
- le società semplici
- le società e gli enti ed equiparate alle società semplici ex art.5 DPR 917/86; quali, ad esempio, le associazioni professionali;
- gli enti non commerciali residenti, per attività non in regime di impresa;
- soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.
Tali soggetti possono rivalutare esclusivamente i beni posseduti non in regime di impresa alla data del 1° gennaio 2018 che siano
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Terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di :
- proprietà,
- nuda proprietà,
- usufrutto,
- enfiteusi
- Partecipazione in società non quotate in mercati regolamentate (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto.