Gli stranieri non residenti in Italia possono acquistare beni e servizi da commercianti al dettaglio e da agenzie di viaggio e turismo entro il limite di 15.000 euro derogando al limite dell'uso del contante di 3.000 euro in vigore dal 1 gennaio 2016.
La soglia di 15mila Euro è stata abbassata a 10mila dal D.lgs. 90/2017 e nuovamente riportata a 15mila, con decorrenza 1.1.2019, dalla Legge di Bilancio 2019.
Al commerciante o operatore turistico è pero fatto obbligo di inviare preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella quale occorre indicare il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.
L'acquirente deve essere una persona fisica e non deve avere cittadinanza italiana né quella di uno dei paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia).
L’operatore, all’atto dell’acquisto, deve:
- acquisire fotocopia del passaporto del cliente
- ottenere una "autocertificazione" dal cliente in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della Ue o dello Spazio Economico Europeo e che non è residente in Italia.
In seguito, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, versa il denaro contante incassato sul proprio conto corrente e consegna all’operatore finanziario copia della comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate.
Per gli importi inferiori a 15.000 euro ma superiori a 1000 euro la comunicazione deve essere fatta successivamente una volta all'anno entro il 10 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente ed entro il 20 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente, attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello “comunicazione polivalente”.