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ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023

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SI PUÒ CHIEDERE L’ESTINZIONE DI VIOLAZIONI IN TEMA DI TRASFERIMENTO DI CONTANTE ALL'ESTERO, CON UN PAGAMENTO RIDOTTO?

Si può chiedere l’estinzione di violazioni in tema di trasferimento di contante all'estero, con un pagamento ridotto?

La misura per il pagamento in misura ridotta nel DL 16/2012 riguardante il trasferimento di contante non dichiarato all'estero

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sì. Il soggetto al quale è stata contestata la violazione della presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Dogane (ex D. Lgs. n. 195/2008)per contanti oltre i 10mila euro , può chiederne l’estinzione a fronte di un pagamento     all’Agenzia delle Dogane o alla GdF immediato al momento della contestazione oppure al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 10 giorni dalla stessa;
di un importo ridotto pari al:


5% dell’importo eccedente € 10.000, se l’eccedenza stessa non è superiore a € 10.000;
15% se l’eccedenza non è superiore a € 40.000;  con un minimo, in ogni caso, di € 200.

Il pagamento in misura ridotta non è possibile , invece, nel caso in cui:
• l’eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000 sia superiore a € 40.000 (prima era € 250.000);
• il contribuente si sia già avvalso della facoltà oblatoria nei 5 anni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione dell’illecito (prima era 365 giorni).

Tag: ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023 ANTIRICICLAGGIO E USO CONTANTE 2023

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