Il termine del 10 aprile 2012 per la prEsentazione della domanda di deroga alle limitazioni nell’uso del contante si riferiva al periodo transitorio ossia dal momento di entrata in vigore della norma contenuta nel DL 16/2012 – 2 marzo 2012 – e la data in cui è stato reso disponibile il modello da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Entro tale data si potevano quindi comunicare a posteriori i pagamenti in contanti accettati da turisti stranieri, pari o superiori al limite di 1000 euro, fino appunto al 10 aprile.
Ora , la richiesta può essere inviata in qualsiasi momento ed una sola volta da ogni esercente per potere a partire da quella data godere della deroga, facendo sempre attenzione agli adempimenti previsti dal regime stesso (Limite di 15.000 euro - acquisizione della fotocopia del passaporto del turista extra UE privo di residenza in Italia e sua dichiarazione di cittadinanza e residenza – versamento in banca entro il giorno successivo del contante relativo all’operazione, allegando copia della comunicazione di deroga inviata all'Agenzia delle entrate.
La legge di conversione del decreto , publicata il 28 aprile 2012 ha anche aggiunto l'obbligo per gli esercenti di indicare nella domanda in numero del conto che si intende utilizzare per i versamenti .