L'interpello previsto dallo Statuto del Contribuente all'art. 11 della Legge n. 212 del 2000 consente al contribuente di interpellare l'Amministrazione Finanziaria per conoscere la soluzione nel caso in cui ci siano dubbi interpretativi. Con il Provvedimento n.47688/2018 del 1° marzo 2018 l'Agenzia delle Entrate, in seguito alla riorganizzazione che ha coinvolto gli uffici centrali ha previsto alcune modifiche agli indirizzi pec a cui mandare l'istanza. Dopo aver visto le modalità con cui è possibile presentare l'interpello nel 2018, ecco le novità introdotte e la disciplina transitoria.
Con che modalità si presenta l'istanza di interpello nel 2018?
La presentazione dell'istanza di interpello può essere effettuata in tre modi:
- consegna a mano;
- spedite in un plico chiuso con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- presentata per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata.
A chi va presentata l'istanza di interpello dal 1° marzo 2018?
Dal 1 marzo 2018 la Divisione Contribuenti diventa l’unica struttura alla quale inviare le diverse tipologie di interpello. Il provvedimento indica il nuovo indirizzo unico di Posta elettronica certificata (Pec) per l’invio delle istanze. Infatti, le istanze via Posta elettronica certificata vanno inviate a
[email protected] |
L'elenco completo di tutti gli indirizzi di posta elettronica delle varie Direzioni Regionali e Provinciali sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento specifica che per gli interpelli da parte dei soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo occorre invece fare riferimento all’indirizzo Pec indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello per l’adesione approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 54237 del 14 aprile 2016.
È indicato anche il nuovo indirizzo di posta elettronica libera utilizzabile dai soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato
[email protected] |
Chi erano gli Uffici competenti prima del 1° marzo 2018
L'istanza va presentata alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, in quanto sono competenti indipendentemente dalla tipologia di istanza presentata. In particolare, la competenza degli uffici è diversamente articolata a seconda che le istanze concernenti i tributi amministrati dall’Agenzia abbiano ad oggetto:
- i tributi erariali (quesiti che rientrano nelle attribuzioni del ramo Entrate) →l’interpello è presentato alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale dell’istante.
- imposta e tasse ipotecarie, tributi speciali catastali→ l'interpello è presentato alla Direzione regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello.
La Circolare 9/E 2016 ha specificato che sono inoltrate alla Direzione Centrale Normativa ed alla Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare istanze presentate da:
- Amministrazioni centrali dello Stato ed enti pubblici a rilevanza nazionale;
- Soggetti non residenti nel territorio dello Stato, anche qualora i medesimi abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia ovvero assolvano gli obblighi o esercitino i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto;
- Soggetti di più rilevante dimensione (volume d'affari/ricavi non inferiore a cento milioni di euro con riferimento all’ultima dichiarazione presentata).