L'imposta sostitutiva dell'11% sulle rivalutazioni del fondo TFR è applicata dal datore di lavoro, nella sua veste di sostituto d'imposta.
Viene calcolata sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno ed è imputata a riduzione del fondo stesso. Il datore provvede al versamento, a mezzo F24, in due rate:
- un primo acconto entro il 16 Dicembre di ciascun anno, utilizzando il codice tributo 1712, commisurato al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente;
- il saldo entro il 16 Febbraio dell'anno successivo con codice tributo 1713.