La comunicazione riguarda:
• ogni bene di proprietà dell’impresa o acquisito in locazione o leasing , concesso in godimento nel periodo d’imposta precedente la comunicazione stessa, anche se l'uso è stato di durata inferiore all’anno in esame;
• ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso periodo.
L’obbligo, secondo le Entrate, sussiste anche:
• per i beni/finanziamenti o capitalizzazioni in godimento nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della norma);
• per i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.
Si tratta in particolare delle seguenti categorie di beni:
1. immobili (abitativi o meno);
2. autovetture;
3. altri veicoli;
4. unità da diporto;
5. aeromobili;
6. altri beni se di valore superiore a € 3.000 al netto di Iva (si ritiene per la quota detraibile).
Nella comunicazione devono essere indicati in particolare i seguenti elementi:
• per le persone fisiche: codice fiscale, dati anagrafici e stato estero di residenza;
• per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza;
• tipologia di utilizzazione del bene;
• tipologia, identificativo del contratto e relativa data di stipula;
• categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e relativo valore di mercato;
• ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.
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