È esclusa l’applicazione delle sanzioni in materia di limitazioni dell’uso del contante (art. 58 DLgs 231/07) per le violazioni commesse nel periodo compreso dal 6/12/2011 al 31/01/2012. Restano, invece, sanzionabili le violazioni commesse nel suddetto periodo per importi pari o superiori alla precedente soglia di 2.500,00 euro.