Sì. Per l’abitazione principale, oltre all’applicazione di un’aliquota IMU ridotta (0,4% in luogo dello 0,76% ordinario), è prevista un’ulteriore agevolazione consistente in una detrazione pari a € 200 (rapportata al periodo dell’anno in cui si applica l' imposta .
In più, per gli anni 2012 e 2013, tale detrazione è maggiorata di € 50 per ogni figlio con al massimo 26 anni di età che sia , residente anagraficamente nell’abitazione principale.
La maggiorazione può raggiungere al massimo un importo complessivo pari a € 400 ossia per un numero massimo di 8 figli e la detrazione totale può raggiungere al massimo i € 600 (€ 200 + € 400), e ovviamente non oltre l'ammontare dell'imposta stessa.
In caso di più soggetti passivi, (due coniugi cointestatari dell'abitazione) la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota di destinazione dell’immobile ad abitazione principale;
Casi particolari:
- Un Comune può, “nel rispetto dell’equilibrio di bilancio”, aumentare l’ammontare della detrazione fino al totale dell’imposta dovuta. In tal caso, però, il Comune non può fissare un’aliquota IMU superiore a quella ordinaria;
- la detrazione prevista per l’abitazione principale spetta anche agli immobili degli Istituti autonomi case popolari e delle cooperative a proprietà indivisa assegnati come abitazione principale ai soci;
- la detrazione prevista per l’abitazione principale e la relativa aliquota ridotta si applica anche all’ex coniuge non assegnatario della casa coniugale e, se deliberato dal Comune, all’anziano/disabile residente in istituti di ricovero proprietario di un immbobile purché non sia locato.
- per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all’estero, non è possibile l’assimilazione all’abitazione principale ai fini IMU, riconosciuta invece in passato ai fini ICI.