Le aliquote IMU applicabili sono le seguenti:
- l’aliquota base o ordinaria è pari allo 0,76%; il Comune, con delibera del consiglio comunale, può aumentare o diminuire tale aliquota fino allo 0,3% (tranne che nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti da soggetti passivi Ires o immobili locati( fino allo 0,4% ) e per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice (fino allo 0,38% come previsto dall’art. 56 del Decreto Liberalizzazioni – D.L. n. 1 del 24.01.2012). Quest' ultima riduzione opera: fintanto che permane la destinazione alla vendita del fabbricato, a condizione che il fabbricato non sia locato e comunque per un periodo comunque non superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori.
- l’aliquota ridotta è pari allo :
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- 0 ,4% per abitazione principale e relative pertinenze (il Comune, con delibera del consiglio comunale, può aumentare o diminuire tale aliquota fino allo 0,2%);
- 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale (il Comune, con delibera del consiglio comunale, può diminuire tale aliquota fino allo 0,1%).
Le riduzioni di aliquote eventualmente deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di gettito (50%) riservata allo Stato.