Il presupposto per l’applicazione dell’IMU (Imposta Municipale Unica) è il medesimo di quello previsto per l’applicazione dell’ICI, e cioè il possesso (a vario titolo) di:
- fabbricati (ovvero le unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano, comprese le relative pertinenze);
- aree fabbricabili (cioè le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi);
- terreni agricoli (cioè i terreni adibiti all’esercizio delle attività agricole e connesse);
siti nel territorio dello Stato e a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali e alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
E’ ora compresa anche l’abitazione principale (con le relative pertinenze), definita come l’unica unità immobiliare (iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano) nella quale il possessore dimora abitualmente e contemporaneamente risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali
- C/2 (magazzini e locali di deposito),
- C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse senza scopo di lucro)
- C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti sono considerate come “seconde case” ai fini dell’applicazione dell’IMU.