In base a quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, D. Lgs. n. 23/2011 (decreto istitutivo dell’IMU, sul Federalismo fiscale), l’IMU, era stata prevista per sostituire, a partire dal 2014:
• l’ICI;
• l’IRPEF e le relative addizionali per gli immobili non locati.
Il decreto Salva italia (DL 201/2011) ha poi anticipato l'ingresso dell'IMU al 2012 , in via sperimentale per tre anni, ripristinando anche la tassazione dell'abitazione principale. Successivamente è intervenuto anche il Decreto Liberalizzazioni in tema di riduzione per le imprese costruttrici per i fabbricati destinati alla vendita.
Per gli immobili acquistati per essere locati, l’IMU è sostitutiva solo dell’ICI e, quindi, tali immobili saranno soggetti anche all’applicazione dell’IRPEF e delle relative addizionali, salvo la possibilità per le persone fisiche di esercitare l’opzione per la c.d. “cedolare secca”, ovvero per la tassazione del reddito da locazione con l’aliquota del 21% o 19% per le locazioni a canone concordato.
In base a quanto previsto dall’art. 13, comma 11, ultimo periodo, del D.L. n. 201/2011, le attività di accertamento e riscossione dell’IMU sono svolte direttamente dal Comune, al quale spetta metà del gettito e le maggiori somme derivanti dagli accertamenti per omesso versamento.