Per ritardato versamento la sanzione, calcolata sull'importo non versato è del 30%.
Tale importo, però, può ridursi nel caso in cui si decida di ravvedersi. In tal caso la sanzione è pari:
- a 1/15 del minimo per ciascun giorno di ritardo (dallo 0,2% al 2,80%), entro il 14° giorno;
- a 1/10 del minimo (3%), fisso, dal 15° al 30° giorno di ritardo;
- a 1/9 del minimo (3,33%), fisso, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (oppure entro 90 giorni dall'omissione o errore se non è prevista una dichiarazione periodica per quel tributo);
- a 1/8 del minimo (3,75%), fisso, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (oppure entro 1 anno dall'omissione o errore se non è prevista una dichiarazione periodica per quel tributo);
- a 1/7 del minimo (4,29%), fisso, solo per per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (oppure entro 2 anni dall'omissione o errore se non è prevista una dichiarazione periodica per quel tributo);
- a 1/6 del minimo (5%), fisso, solo per per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (oppure entro 2 anni dall'omissione o errore se non è prevista una dichiarazione periodica per quel tributo).