Possono accedere al nuovo regime di vantaggio (cd Nuovi minimi) per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012 o che l’hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007.
Alle condizioni previste dal precedente regime dei minimi, la manovra Correttiva ha aggiunto tre ulteriori condizioni:
• non aver esercitato, nei 3 anni che precedono l’inizio attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa (anche in forma associata o familiare); la circolare 17/E del 30.5.2012 ha specificato che per il calcolo dei tre anni si fa riferimento ai giorni di calendario e non al periodo di imposta
• l’attività che si vuole assoggettare al regime dei minimi non deve essere il proseguimento di un’altra, svolta prima come dipendente o autonomo; il Provvedimento del 22.12.2011 ha specificato che tale condizione non è richiesta qualora il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà;
fanno eccezione anche ( e quindi consentono di fruire del regime agevolato ):
- il periodo di tirocinio obbligatorio
- la precedente partecipazione a società inattive o senza attività di gestione o con partecipazione di solo lavoro da parte del soggetto.
- una attivita di collaborazione coordinata o a tempo determinato per meno della meta del predetto triennio
• è possibile proseguire un’attività d’impresa svolta prima da un altro soggetto purché l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello interessato dal regime dei minimi, non sia superiore a 30.000 €.. La Circolare 17 E ha poi chiarito che questo limite non si applica alle attività professionali.