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IL LAVORATORE IN MOBILITÀ PUÒ ACCEDERE AL NUOVO REGIME DEI MINIMI INIZIANDO UN’ATTIVITÀ CHE SVOLGEVA PRIMA COME DIPENDENTE?

Il lavoratore in mobilità può accedere al nuovo regime dei minimi iniziando un’attività che svolgeva prima come dipendente?

Una condizione di accesso in meno per il lavoratore in mobilità o per chi ha svolto la stessa attività come precario (principio di marginalità economica, introdotto dalla circolare 17/e del 30.5.2012)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sì, purché dimostri di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

In linea generale l’art. 27 comma 1 del d.l. 98/2011 prevede, come condizione di accesso al nuovo regime dei minimi, che l’attività che si vuole assoggettare a tale regime, non deve essere il proseguimento di un’altra, svolta prima come dipendente o autonomo; ad eccezione del periodo di tirocinio obbligatorio.  il Provvedimento del 22.12.2011 al paragrafo 2.2 ha specificato che tale condizione non è richiesta per la fruizione del regime in esame, qualora il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

Inoltre la circolare 17/E del 30 maggio 2012 ha specificato che i soggetti che hanno svolto nel triennio precedente attività occasionali o collaborazioni coordinate o abbiano lavorato come dipendenti  a tempo determinato per un tempo inferiore a metà del predetto triennio, può comunque rientrare nel regime agevolato

Tag: REGIME FORFETTARIO 2024 REGIME FORFETTARIO 2024

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Commenti

FIORENZO BELLINI - 14/01/2012

LA NORMA SUI NUOVI MINIMI DISPONE CHE L'ATTIVITA' NON DEVE ESSERE MERO PROSEGUIMENTO DI ATTIVITA' SVOLTE COME DIPENDENTE O AUTONOMO. MA NEL CASO DI SOGGETTI CHE ABBIANO SVOLTO DELLE ATIVITA' CON CONTRATTI A "PROGETTO" CHE PER LORO STESSA NATURA NON HANNO IL CARATTERE DI SUBORDINAZIONE, COME E' OPPORTUNO PROCEDERE? POSSONO ACCEDERE AL NUOVO REGIME? MERCI

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