Come previsto dall'art. 2 della Legge n. 297 del 1982, in caso di insolvenza del datore di lavoro a causa del fallimento, il lavoratore potrà rivolgersi al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l'INPS.
Tale fondo ha proprio lo scopo di salvaguardare il pagamento delle somme maturate a tale titolo da parte del lavoratore o degli aventi diritto, sostituendosi al datore di lavoro insolvente.
Il fondo di garanzia del Tfr opera sull'intero territorio dell'Unione europea. La circolare 52 del 7 marzo 2007 dell'Inps spiega il funzionamento del fondo che interviene in caso di insolvenza del datore sulla base delle disposizioni vigenti e degli orientamenti giurisprudenziali.