- siano in perdita per tre periodi d’imposta ovvero
- nell’arco del triennio, dichiarino per due periodi d’imposta una perdita e per uno un reddito inferiore a quello minimo.
Indipendentemente dal superamento del test di operatività, quindi, occorre verificare di non essere, nel triennio, in nessuna delle due condizioni sopra elencate per evitare di ricadere, a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta, nelle limitazioni previste in materia di società non operative.
Il nuovo presupposto di applicazione della normativa delle società di comodo, rappresentato dallo stato di perdita strutturale, riguarda la generalità dei soggetti potenzialmente interessati dalla disciplina e, quindi, anche le società di persone. Pertanto, tali soggetti sono esclusi dall'incremento dell'aliquota d'imposta, previsto solo in ambito IRES.
Ricordiamo che i soggetti cui si applica la disciplina delle società di comodo sono:
• le società per azioni;
• le società in accomandita per azioni;
• le società a responsabilità limitata;
• le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
• le società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Sono invece esclusi dall’applicazione delle norme, in quanto non richiamati in essa:
• le società cooperative e di mutua assicurazione;
• gli enti commerciali e non commerciali residenti nello stato italiano;
• le società consortili;
• le società ed gli enti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
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