Nel periodo natalizio, è usuale per le imprese e per i professionisti, organizzare cene o pranzi di natale per i dipendenti e non solo.
Ai fini fiscali occorre analizzare se tali spese rientrino o meno nell'ambito delle spese di rappresentanza, e fare una distinzione tra la cena a cui partecipano i dipendenti e quella a cui partecipano i clienti.
Trattamento fiscale ai fini Irpef e ai fini Iva
Spese per cene natalizie esclusivamente per i dipendenti
Le cene organizzate dall'impresa/datore di lavoro per lo scambio degli auguri natalizi non rientrano nelle cessioni gratuite ma, costituiscono una prestazione di servizi gratuita (somministrazione di alimenti e bevande).
A tal proposito la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34 del 2009 ha chiarito che non possono essere qualificate come spese di rappresentanza quelle sostenute per eventi aziendali in cui sono presenti esclusivamente dipendenti dell'impresa, in quanto non possono considerarsi spese sostenute nell'ambito di un'attività promozionale.
Tali spese pertanto rientrano tra le spese agevolabili al 75% ai sensi dell'articolo 109 comma 5 del TUIR (D.P.R 917/86).
Il costo sostenuto è quindi deducibile:
- nel limite del 75% della spesa sostenuta (art. 109 TUIR) come per le spese di albergo e ristorante
- nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (art. 100 comma 1 TUIR)
Ai fini Iva, questa risulta indetraibile in quanto relativa ad un costo per i dipendenti.
Spese per cene natalizie anche con soggetti terzi all'impresa (clienti ecc.)
In questo caso sono qualificabili come spese di rappresentanza e di conseguenza deducibili nel limite del 75% della spesa sostenuta, entro il limite dell'ammontare massimo deducibile nell'anno:
- dell'1,5 per cento dei ricavi e proventi fino ad euro 10 milioni;
- dello 0,6 per cento dei ricavi e proventi da euro 10 milioni fino ad euro 50 milioni;
- dello 0,4 per cento dei ricavi e proventi eccedenti euro 50 milioni.
Ai fini Iva, questa risulta indetraibile.
Riferimenti normativi
Art. 100 comma 1 TUIR: Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita' dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalita' di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Art. 109, comma 5 TUIR: le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
Circolare 34/2009 punto 4.: Si ritiene, in particolare,che non siano qualificabili come spese di rappresentanza quelle sostenute per eventi aziendali in cui sono presenti esclusivamente dipendenti dell’impresa, in quanto le spese non possono considerarsi sostenute nell’ambito di “significative attività promozionali” dei prodotti dell’impresa e per carenza, in definitiva, del requisito della ragionevolezza come prima individuato (collegamento con i ricavi dell’impresa).