La definizione delle liti pendenti 2017 è stata oggetto di chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 22/e del 28.07.2017
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 11 della manovra correttiva 2017 (DL 50/2017) la definizione avviene “col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 2036” del DPR n. 602 del 1973, “calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui di cui all’articolo 30, comma 1 ,” del medesimo decreto. Il successivo comma 2 dispone che, se la controversia attiene “esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione”.
Ai sensi delle citate disposizioni, la somma dovuta per la definizione, cosiddetto “importo lordo dovuto”, è costituita: - da tutti gli importi spettanti all’Agenzia delle entrate, richiesti con l’atto impugnato, nella misura in cui sono stati contestati con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado , con esclusione solo delle sanzioni pecuniarie. Per le liti vertenti unicamente sugli interessi di mora o sulle sanzioni non collegate al tributo, l’importo lordo dovuto è costituito dal 40% di quello in contestazione.
Per le liti che attengono esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, occorre verificare se l’importo relativo agli stessi tributi sia stato definito con altra tipologia di definizione (ad esempio, definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione, ex articolo 6 del DL n. 193 del 2016) o sia stato, comunque, pagato in tali casi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione entro il 2 ottobre 2017.
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