Nell'ipotesi prevista dall'art. 2447 bis del Codice civile i proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società (e da ogni altro finanziamento dedicato) purché siano rispettate le condizioni indicate al co. 3 (deposito per l'iscrizione del contratto presso il Registro delle Imprese; adozione di spesici sistemi di contabilizzazione).
I creditori sociali non potranno agire sui proventi o sui frutti dell'affare o di investimenti effettuati in attesa di rimborsare i finanziamenti. Il finanziatore, per contro, potrà agire solo nei confronti del patrimonio separato.
I creditori sociali possono esercitare esclusivamente azioni conservative sui beni strumentali destinati all'operazione.
Il finanziatore, quindi, ha la precedenza su chiunque sul flusso in entrata derivante dall'affare.