Il regime della cedolare secca è un regime facoltativo che consente di sostituire l’irpef e le relative addizionali, l’imposta di registro e l’imposta di bollo con il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota agevolata (10% o 21% a seconda dei vari casi). Questa facoltà riguarda le persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento di un immobile che danno in locazione fuori dall’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
Una domanda frequente riguarda la possibilità o meno di applicare questo regime agevolato anche nel caso di sublocazione dell'immobile. La sublocazione avviene quando l'inquilino a sua volta loca l'immobile o parte di esso.
In base alle norme in vigore non è possibile applicare la cedolare ai contratti di sublocazione di immobili, tranne che nel caso di affitti brevi. Infatti, al di là di questa tipologia di locazione gli incassi da sublocazione rientrano nella categoria dei redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. f) e h) del TUIR) e non tra i redditi di natura fondiaria, per cui non possono essere assoggettati alla tassa piatta.
Sublocazione | Cedolare secca |
Sublocazione | NO, regola generale |
Sublocazione affitti brevi | SI |