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CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI: ATTENZIONE AI NUOVI LIMITI DEL 2021

Cedolare secca locazioni brevi: attenzione ai nuovi limiti del 2021

Locazioni brevi 2021: possibile scegliere la cedolare secca al 21%? Si ma a certe condizioni. Tra novità e conferme ecco a cosa prestare attenzione.

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Il settore delle locazioni brevi è stato regolamentato dal DL 50/2017 ma dal 2021 sono previste delle novità per quanta riguarda il regime della cedolare secca.

Locazioni brevi 2021

In generale, rientrano nell'ambito delle locazioni brevi, i contratti con durata inferiore ai 30 giorni nell'anno con lo stesso inquilino, contratti che per la loro durata sono esclusi dall'obbligo di registrazione. Rientrano nella categoria dei contratti brevi come delineati dalle norme:
  • i contratti con durata non superiore ai 30 giorni senza l'offerta di servizi aggiuntivi;
  • i contratti con durata non superiore ai 30 giorni con la prestazione di servizi di pulizia e biancheria;
  • i contratti di sublocazione con queste stesse caratteristiche di durata ed eventuali servizi;
  • i contratti stipulati dal comodatario per la cessione a terzi dell'immobile a titolo oneroso con le stesse caratteristiche di durata ed eventuali servizi.
Il decreto riconosce la possibilità di applicare la cedolare anche agli inquilini o ai comodatari che a loro volta danno in locazione l'immobile con la formula degli affitti brevi. In pratica a fronte di questa tipologia di affitto il reddito da sublocazione invece che nell'ambito dei “redditi diversi” può essere fatto rientrare, a fronte dell'opzione per la cedolare, nell'abito dei redditi fondiari.
Anche per i contratti che rientrano nella tipologia degli affitti brevi, il decreto prevede l'applicabilità della cedolare secca con l'aliquota ordinaria del 21%, possibilità, peraltro, già prevista dall'Agenzia delle entrate nei suoi documenti di prassi. Come per le altre tipologie di contratto si tratta comunque di un'opzione, e poiché per i contratti brevi resta confermata l'esclusione dall'obbligo di registrazione, chi ritiene di optare per la cedolare, quando questa non è applica alla fonte, potrà farlo in sede di dichiarazione dei redditi. 
Allo stesso modo chi ha “subìto” la cedolare applicata direttamente dall'intermediario, potrà scegliere in sede di dichiarazione dei redditi la tassazione ordinaria, che può risultare più conveniente quando si hanno redditi bassi e spese da detrarre e in questo caso l'importo della cedolare verrà considerato come versato a titolo di acconto. 

Cedolare secca per le locazioni brevi 2021

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, può optare per la cedolare secca al 21% anche chi si avvale del regime delle locazioni brevi. Come anticipato, per contratto di locazione breve si intende un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. A esso sono equiparati i contratti di sublocazione e quelli di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario. 

Attenzione dalla novità previsto dal 2021: l'applicabilità della cedolare secca è prevista solo se nell’anno si destinano a questa finalità al massimo quattro appartamenti; oltre tale soglia, l’attività, da chiunque esercitata, si considera svolta in forma imprenditoriale


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Commenti

Franco Tollardo - 19/08/2020

<div>Il mio caso é il seguente. L'Agenzia intermediaria incaricata di affittare per brevi periodi il mio immobile mi propone questo modus operandi - il contratto di locazione viene stipulato tra l'Agenzia che, in virtù del contratto di un mandato con rappresentanza, si sostituisce fra proprietario e cliente. - l'importo del canone, su cui viene operata la trattenuta del 21% che viene versata dall'Agenzia al fisco in sostituzione del proprietario, è una voce distinta e separata. - nel contratto poi viene inserita la voce costi di mediazione interamente a carico del cliente e che a titolo indicativo corrispondono al 30% del corrispettivo. - per questo motivo la provvigione non viene considerata come canone e non è soggetta al 21%, cioè si tratta di un importo che non compete al proprietario e che l'Agenzia incassa per sè. - l'Agenzia rilascerà al proprietario, per ogni locazione conclusa con il pagamento totale del canone (quindi dopo l'arrivo degli ospiti), una certificazione in cui viene dato atto del periodo di locazione, del canone e dell'importo trattenuto e versato al fisco del 21% sul canone, tale per cui la differenza costituirà l'importo del bonifico che l'Agenzia farà al proprietario. Come si concilia quanto sopra con questi due passaggi della normativa vigente in materia di cedolare secca? ........la cedolare non può essere scelta da: società di persone, società di capitali, imprenditori e lavoratori autonomi...... ........Il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’ esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo In sostanza, esiste il rischio che il fisco mi contesti il fatto - che io locatore benefici della impropria applicazione della cedolare secca al 21% (invece della mia aliquota IRPEF) e soprattutto, calcolata non sul canone reale ma su un canone depurato della commissione dell'intermediario del 30% (!!!!!), stante il fatto che io affitto di fatto alla Agenzia (impresa, e non soggetto privato)? e - che tutto il castello messo in piedi dalla agenzia non sia altro che una scappatoia per non pagare tutto il dovuto?</div>

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