- se l’adempimento è dovuto;
- in seguito a specifico invito da parte del competente ufficio dell`Agenzia delle Entrate.
- una sanzione pari a €. 2.065,83 (sanzione massima prevista dall`art. 8, co.1, del D.Lgs. 471/1997) in caso di omessa presentazione del modello studi di settore (né in allegato alla dichiarazione, né a seguito di invito da parte dell’Agenzia). L’inasprimento sanzionatorio in esame non distingue le singole fattispecie ma commina una sorta di penalità “generale” che viene prevista per ogni ipotesi di mancata allegazione del modello1. Pertanto, tale meccanismo prescinde dal risultato di GERICO e colpisce il contribuente anche se questi risulta congruo e coerente;
- una sanzione incrementata del 50% della maggior imposta dovuta (compresa tra il 150% e il 300%) in caso di infedele dichiarazione IVA, Redditi, IRAP. In tal caso l’ inasprimento sanzionatorio trova applicazione se il maggior reddito d'impresa o professione, IVA o IRAP accertato a seguito della corretta applicazione degli Studi di Settore è superiore al 10% di quello dichiarato. Qualora non si verifichi tale condizione le sanzioni irrogabili sono quelle ordinarie (dal 100% al 200% della maggiore imposta).
Le nuove sanzioni risultano applicabili a decorrere dalla dichiarazioni presentate dopo il 6.7.2011, ovvero dalla data di entrata in vigore della manovra. Pertanto, le dichiarazioni presentate antecedentemente a tale data (principio del favor rei) non sono soggette a tali nuove e più pesanti sanzioni.
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