Nel caso in cui il sostituto non abbia versato integralmente o parzialmente le ritenute, può rimediare attraverso l’istituto del
Ravvedimento Operoso. Il sostituto sarà tenuto al
pagamento:
- della ritenuta omessa;
- degli interessi;
- della sanzione.
Al momento della co
mpilazione del Mod. 770 non dovrà riportare nel
quadro ST il versamento della sanzione, ma solo quello delle
ritenute e degli
interessi. In particolare, nel Quadro ST, sezione I e II in corrispondenza del:
- punto 7, dovrà indicare le ritenute versate comprensive degli interessi;
- punto 8, dovrà indicare gli interessi versati;
- punto 9, dovrà barrare la relativa casella;
- punto 14, dovrà indicare la data del versamento.