Le perdite che si generano dal periodo d’imposta 2011 sono riportabili senza limiti di tempo, e si possono utilizzare nel limite massimo dell’80% del reddito imponibile.
Per quel che riguarda invece le perdite dei primi tre periodi d’imposta, queste possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei successivi periodi d’imposta (sempre che si riferiscano ad una nuova attività produttiva):
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entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi;
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per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi.
La novità è stata introdotta dal comma 9 dell’articolo 23 della Manovra Correttiva 2011, che ha modificato i primi due commi dell’articolo 84 del t.u.i.r. con l’obbiettivo di rendere più rigoroso il regime di riporto delle perdite.
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