Sono soggetti abilitati all’assistenza tecnica coloro iscritti nei relativi albi professionali:
- avvocati,
- dottori commercialisti,
- ragionieri e i periti commerciali,
- nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall’amministrazione pubblica.
Per le controversie in materia catastale ovvero concernenti l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale sono abilitati anche gli ingegneri, architetti, geometri, periti edili, dottori in agraria, agronomi e periti agrari.
Sono, inoltre, abilitati all’assistenza tecnica:
- gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane;
- gli impiegati delle carriere dirigenziali, direttiva e di concetto dell’amministrazione finanziaria, nonché ufficiali e sottoufficiali della guardia di finanza, purché collocati a riposo dopo 20 anni di effettivo servizio e decorsi almeno 2 anni dalla cessazione del rapporto, previa autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e iscrizione in appositi elenchi da tenersi dalle D.R.E;
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l’IVA, l’IRPEF, l’ILOR e l’IRPEG;
- i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (C.N.E.L.) limitatamente alle controversie nelle quali sono parti gli associati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
- i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
- i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell’elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell’articolo 30, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
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