Se a seguito di operazioni societarie quali ad esempio:
- fusioni anche per incorporazione;
- scissioni totali;
- scioglimento di una società personale e prosecuzione dell’attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci;
- cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell’unica azienda posseduta
in una società di persone o di capitali;
il sostituto si estingue prima di adempiere all’obbligo di presentazione del mod. 770, e un altro soggetto prosegue la sua attività, l’onere dichiarativo spetta al soggetto che succede, anche con riferimento al periodo in cui ha effettivamente operato il soggetto estinto.
Nel caso in cui più soggetti succedano nei precedenti rapporti facenti capo al sostituto d’imposta estinto (es. scissione totale), ciascuno di essi è obbligato in solido alla trasmissione:
- del prospetto SS dei dati riassuntivi;
- dei prospetti ST e SV dei versamenti effettuati dal soggetto estinto;
- delle Comunicazioni dati relative alle certificazioni di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi rilasciate dallo stesso;
- delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale limitatamente ai dipendenti cessati prima dell’estinzione della società scissa non transitati nelle società beneficiarie.