Si. Se il percettore delle somme non è residente in Italia, il sostituto deve compilare un’apposita sezione riservata ai percipienti esteri, dove vanno fornite le seguenti informazioni:
- punto 14: codice di identificazione fiscale;
- punti 15 e 16: località estera di residenza e indirizzo;
- punto 17: codice dello stato estero di residenza, sulla base della tabella SG prevista nelle istruzioni ministeriali del modello 770 semplificato 2011.