Per le Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) è particolarmente importante come fonte di finanziamento la possibilità di essere destinatarie di erogazioni liberali tramite il c.d. “ fundraising” cioè l’attività di raccolta di fondi. Il legislatore ritiene importante sostenere queste organizzazioni e ha previsto una serie di deduzioni e detrazioni a favore delle onlus e delle iniziative umanitarie, religiose o laiche. Vediamole nel dettaglio.
Le agevolazioni fiscali previste per chi effettua erogazioni liberali a favore delle ONLUS, si distinguono a seconda di chi le ha effettuate (persona fisica o impresa) e in base alla natura della donazione che può riguardare denaro, beni o costi di personale per servizi. I contribuenti sia persone fisiche che enti soggetti all'imposta sul reddito delle società che intendono effettuare erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS potranno scegliere alternativamente tra le due agevolazioni.
Agevolazioni sulle erogazioni liberali delle persone fisiche
In questa categoria rientrano le persone fisiche, gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi e i soci delle società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e società di fatto ad esse equiparate dalla lettera b) del comma 3 dell’art. 5 del t.u.i.r.). Essi possono optare alternativamente tra:
- la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. 80/2005). Nel calcolo del reddito complessivo dichiarato sono compresi anche i redditi da fabbricati assoggettati a cedolare secca.
- la detrazione dall’Irpef del 26% calcolata sul limite massimo di 30.000 euro per un risparmio fino a 7.800 euro (fino al 2014 il limite era di 2.065,83 euro). Nel calcolo dei 30.000 euro sono compresi anche gli importi per le erogazioni liberali in denaro, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, da indicare nel quadro degli oneri con il codice spesa “20”.
In entrambi i casi la condizione necessaria per accedere all’agevolazione è che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante assegni bancari e circolari. Per le erogazioni effettuate con carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.
Attenzione: per le erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave a decorrere dall’anno d’imposta 2016 (dichiarazione dei redditi 2017) è possibile fruire della deduzione del 20% delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza.
Agevolazioni sulle erogazioni liberali delle imprese
In questa categoria rientrano le società di capitali o cooperative o consorzi od enti di diverso tipo, pubblico o privato, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cioè uno degli altri soggetti passivi dell’Ires). Questi contribuenti possono optare alternativamente tra:
- la deducibilità, per le liberalità in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 € annui (art. 14 comma 1 D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. 80/2005).
- la deduzione dal reddito imponibile Ires del 2% del reddito d’impresa dichiarato per un importo massimo di 30.000 euro (comma 2 lettera h, art 100 tuir).
Sono inoltre deducibili dal reddito imponibile Ires le “spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (cioè del costo del lavoro), così come risultano dalla dichiarazione dei redditi”. Queste norme, riportate nelle lettere h) ed i) del comma 2 dell’art. 100 del t.u.i.r., non sono state modificate dalla legge n. 96/2012. Anche esse furono introdotte dal comma 1 dell’art. 13 del d.lgs. n. 460/1997.
Molto importanti per l’operatività di queste organizzazioni non profit sono poi anche quelle erogazioni liberali che consistono in “cessioni gratuite di merce” che le Onlus possono ricevere dalle imprese di produzione o di vendita di beni (non di servizi) e per le quali è previsto un regime fiscale agevolato dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 13 del d.lgs. n. 460/1997. Il comma 2 dell’art. 13 del d.lgs. 460/1997 stabilisce, infatti, che le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione od al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle Onlus non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi del comma 2 dell’art. 85 del t.u.i.r. e, pertanto, tali cessioni gratuite non sono considerate ai fini del calcolo del reddito d’impresa tassato con l’Ires o con l’Irpef. Lo stesso discorso vale per i beni non di lusso oggetto di attività d’impresa che presentano vizi e imperfezioni che non ne consentono la vendita qualora il costo specifico complessivo non superi il 5% del reddito d’impresa dichiarato.
Ai fini dell’Iva queste cessioni rappresentano operazioni esenti dall’imposta, ai sensi del numero 12 dell’art. 10 del d.P.R. 633/1972, in quanto rientrano nella fattispecie di cui al numero 4 dell’art. 2 dello stesso d.P.R. da esso richiamata dato che i beni ceduti gratuitamente sono quelli la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa. Ciò vale se i beni ceduti non hanno un costo unitario superiore a 50.00 euro (fino al 2014 erano 25,82 euro) oppure se per essi non è stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione del bene ceduto, la detrazione dell’Iva relativa al prezzo di esso, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 633/1972.
La legge di stabilità 2016 ha innalzato a 15.000 euro (in precedenza era 5.164,57 euro) il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72. Tale comunicazione riguarda la cessione gratuita di beni a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS e va effettuata dal cedente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e alla GdF.