Sono obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti tutti i soggetti passivi Iva; con la Circolare n. 24/E/2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano anche:
- i soggetti in regime di contabilità semplificata (Art. 18 e 19 del D.p.r. n. 600/1973);
- gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole (art. 4 del D.p.r. 633/72);
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti (articolo 36-bis del D.p.r. 633/72);
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (ai sensi dell’articolo 13 della Legge 23.12.2000 n. 388).
- i soggetti che adottano il regime agevolato cd "degli ex minimi" (art.27 DL 98/2011 e provv. Agenzia Entrate del 22.22.2011)
- gli operatori di beni e servizi legati al turismo, per operazioni di importo pari o superiore a 1.000 Euro, effettuate in contanti da persone fisiche non residenti e di cittadinanza diversa da quelle italiana e da quella di altri Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio economico Europeo (art. 3 comma 2-bis del D.l. 16/2012). Si ricorda, infatti, che in deroga al divieto di utilizzo del contante per importi pari o superiori ai 1.000 euro, gli esercenti possono accettare pagamenti oltre la soglia (comunque non superiori a 15.000 Euro) purché venga rispettato un determinato iter, tra cui rientra l'invio di una comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate, il cui modello è stato approvato con provvedimento del 23.03.2012.
- a decorrere dalle operazioni relative al 2012, gli operatori che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto. Si ricorda, infatti, che tali soggetti devono comunicare telematicamente all’Anagrafe Tributaria i dati anagrafici dei propri clienti entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente ai contratti in essere nell’anno precedente. A seguito del provvedimento del 25.06.2013 la comunicazione dei dati relativi al 2012 potrà essere trasmessa entro il maggiore il termine del 12 novembre 2013.
- soggetti con acquisti da operatori economici di San Marino, a partire dalle operazioni annotate dall'1 ottobre 2013, al posto dell'attuale comunicazione cartacea. La comunicazione (ex art. 16 comma c del D.M. 24/12/1993) dovrà essere inviata in modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione;
- gli operatori che effettuano operazioni con soggetti residenti, domiciliati o con sede in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato (c.d. black-list), rispettando i termini indicati nell'articolo 3 del Dm 30.03.2010 (quindi entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, che può essere mensile o trimestrale) , ma solo per le operazioni a partire dal 1° ottobre 2013