HOME

/

FISCO

/

ADEMPIMENTI IVA

/

QUAL È IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA 2016?

Qual è il termine di presentazione della Comunicazione Dati Iva 2016?

La Comunicazione dati Iva deve essere presentata entro il 29 febbraio 2016: ultima chiamata per questo adempimento abolito e poi ripristinato per un anno

Ascolta la versione audio dell'articolo
La comunicazione dati Iva 2016 per l'anno di imposta 2015 deve essere presentata entro il 29 febbraio 2016.
Questa data dovrebbe essere l'ultima prevista per l'invio della comunicazione dati Iva: Il DL 192/2014 ha infatti differito di un anno l'abolizione che era stata prevista dalla Legge di Stabilità 2015.
La comunicazione annuale dati IVA deve essere inviata telematicamente entro il mese di febbraio di ciascun anno:
  • direttamente dal contribuente attraverso il servizio:
    - Entratel;
    - Fisconline;
  • tramite intermediari abilitati.

Tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA 2016 sono, in linea generale, i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA:

I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA 2016  entro il mese di febbraio ed inoltre tutti i contribuenti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e cioè:

– i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in conseguenza dell’effettuazione delle rettifiche di cui all’art. 19-bis2. L’esonero non si applica invece qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti di oro e argento puro, rottami ecc.);

– i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6, (produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro);

– gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;

– le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda  e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell’IVA nell’anno cui si riferisce la comunicazione;

– i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

– i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinques per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;

• i soggetti di cui all’articolo 74 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè:

– gli organi e le amministrazioni dello Stato;

– i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni;

– gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;

– gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;

• i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

• le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.000 euro ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale;

• i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

• le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;

Tag: ADEMPIMENTI IVA ADEMPIMENTI IVA DICHIARAZIONE IVA 2024 DICHIARAZIONE IVA 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

ADEMPIMENTI IVA · 20/11/2024 Lotta contro gli insetti con aliquota del 10% o de 22%?

Fitosanitari con IVA al 10%? Sì, ma con cautela

Lotta contro gli insetti con aliquota del 10% o de 22%?

Fitosanitari con IVA al 10%? Sì, ma con cautela

Somma risarcitoria nel contratto di appalto: IVA o registro?

Chiarimenti ADE con Risposta a interpello n 223, sulla imponibilità IVA delle somme stabile a titolo risarcitorio nel contratto di appalto

Non è reato il mancato versamento IVA per ft non incassate

Cassazione n 41238/2024: non commette reato l’imprenditore che non ha versato l’Iva perché non ha incassato fatture

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.