A partire dal
1° gennaio 2010 i
crediti Iva superiori a 10.000 euro possono essere
compensati, orizzontalmente (dette anche
compensazioni esterne, ovvero che necessariamente devono essere esposte nel mod. F24), solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione:
- Della dichiarazione annuale, per quanto riguarda il credito Iva annuale;
- Dell’istanza di rimborso trimestrale infrannuale, per quanto riguarda il credito Iva trimestrale;
Per i
crediti Iva superiori a 15.000 euro, è necessario anche il rilascio del
visto di conformità da parte di un soggetto abilitato, in alternativa per i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile, al sottoscrizione da parte dei revisori contabili. Queste nuove regole
non operano per le cosiddette
compensazioni interne, meglio conosciute come Iva con Iva.
Le modifiche sono state introdotte dall'art. 10 del DL n. 78 del 1° luglio 2009.