La Legge Finanziaria per il 2008 ha modificato il regime di detraibilità dell’Iva per i telefoni cellulari aziendali.
Infatti, con l’abrogazione della lett. g) dell’art. 19-bis1 del DPR 633/72, non è più prevista la detrazione forfetaria dell’Iva al 50%.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, la percentuale di detrazione Iva per i telefoni cellulari è determinata in base all’effettivo utilizzo del telefono nell’ambito dell’attività dell’impresa, applicando il principio di inerenza.
L’effettivo utilizzo deve essere calcolato secondo criteri oggettivi.
In caso di “utilizzo promiscuo” del telefono cellulare, quindi, la detraibilità ai fini Iva è ammessa solo per il traffico di telefonia mobile “aziendale”, in quanto effettivamente afferente all’esercizio dell’impresa.
I contribuenti che decidono di esercitare una detrazione dell’Iva in misura superiore al 50% sono esposti ad una più attenta attività di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
La percentuale di detrazione dell’IVA relativa all’acquisto dei telefoni cellulari si estende anche ai relativi costi di gestione, che comprendono:
• i canoni di abbonamento;
• le spese di impiego;
• le spese di manutenzione;
• le spese di riparazione.
REGIME IVA DALL' 01/01/2008 |
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REGIME IVA FINO AL 31/12/2007
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REGIME IVA DAL 01/01/2008
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NOTE
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TELEFONO FISSO |
USO ESCLUSIVO |
100% |
100% (1) |
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TELEFONO FISSO |
USO PROMISCUO |
50% |
50% |
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TELEFONIA MOBILE/ CELLULARI |
USO ESCLUSIVO |
50% |
100% |
Occorre dimostrare l'uso esclusivo |
TELEFONIA MOBILE/ CELLULARI
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USO PROMISCUO |
50% |
INERENZA |
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TELEFONIA FISSA E MOBILE
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USO PROMISCUO |
50% |
100% |
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(1) Bisogna applicare il principio di inerenza se il telefono fisso è utilizzato in modo promiscuo, per ridurre adeguatamente la percentuale di detrazione spettante. A questo proposito si consiglia, in ogni caso, la stipulazione di un Contratto Affari. |