La comunicazione dati Iva non è suscettibile di integrazione o correzione.
Trattandosi di una comunicazione di dati e notizie (e non di una dichiarazione fiscale) non è prevista la possibilità né di rettificare o integrare una comunicazione già presentata né ricorrere di ricorrere al ravvedimento operoso. Il contribuente pertanto potrà esporre i dati definitivi nella dichiarazione annuale IVA.
Per gli errori commessi si renderanno applicazioni le sanzioni previste dall’articolo 11 del D.Lgs. 471/1997 come modificato dal D.Lgs.185/2015, per la omessa o inesatta comunicazione di dati da 250,00 a 2.000,00 euro.